PARERE AZIENDA SANITARIA DELLA TOSCANA

"Di norma l’accesso alla copertura mediante ponte su ruote (trabattello) o ponteggio fisso non è consentito.

Infatti il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23/11/05 n.62/R prescrive “percorsi ed accessi devono essere di tipo permanente” (art. 7 comma 2). E naturalmente il trabattello non può essere considerato sistema di accesso fisso.

La stessa norma, all’art.7, comma 4, consente però: “nei casi in cui non sia possibile adottare misure di tipo permanente, nell’elaborato tecnico della copertura … devono essere specificate le motivazioni in base alle quali tali misure risultano non realizzabili; devono altresì essere progettate e documentate le misure di tipo provvisorio previste in sostituzione”.

Pertanto, solo in caso di documentata e motivata impossibilità di adottare soluzioni di accesso fisse, può essere scelto un dispositivo a carattere provvisorio, tra i quali gli: “apprestamenti” (art.8, comma 4 lett.c). e poi all’art.3, comma 1, lett. f) per apprestamenti, (devono intendersi) le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori come ponteggi, trabattelli, ponti su cavalletti, impalcati, parapetti, andatoie, passerelle;.

 

In tal caso devono essere realizzate le seguenti condizioni:

  1. Documentata e motivata impossibilità di adottare accessi fissi.
  2. Impiego di apprestamenti in modo conforme con la normativa antinfortunistica.
  3. Utilizzo di apprestamenti nelle modalità indicate dal costruttore.

 

Nel caso di ricorso ad un ponte su ruote la congruità di cui alla precedente condizione 2 richiede che sia conforme alle indicazione riportate nell’art. 140 del Dlgs 81/08, “fissato a terra (sospeso dalle ruote o con ruote bloccate) e ancorato alla facciata” o conforme alle indicazioni riportate nell’allegato XXIII che prevedono il rispetto alla UNI 1004.

Essendo stato realizzato con lo scopo di consentire all’operatore di svolgere lavori in altezza dall’interno del tavolato protetto da elementi che costituiscono parapetto non sono concepiti, di norma, per consentire lo sbarco su altra superficie e pertanto tale uso non è previsto dai libretti di uso e manutenzione.

Per rispondere compiutamente anche alla condizione 3 il costruttore deve avere dichiarata tale modalità d’impiego nel libretto d’istruzioni e d’uso, come consentita.

Per quanto riguarda l’uso del ponteggio come sistema di accesso e di sbarco in quota questo è sempre possibile, fermo restando le condizioni 1 e 2 nel caso si realizzi un ponteggio che consenta di arrivare con un impalcato in prossimità della quota da raggiungere senza esporre il lavoratore al rischio di caduta nel passaggio tra l’impalcato e la copertura da raggiungere.

 

INAIL - GUIDA TECNICA PER LA SCELTA, L'USO E LA MANUTENZIONE DEI TRABATTELLI 2022 (estratto)

7.2.8 Accesso ad altra struttura.

Esistono dei casi nei quali è richiesto che il trabattello o il piccolo trabattello possa essere impiegato come attrezzatura per accesso ad altra struttura. La UNI EN 1004-
1: 2021, la UNI EN 1004-2: 2021 e la UNI 11764:2019 non prevedono tale utilizzo.
È possibile utilizzare un trabattello o un piccolo trabattello per l’accesso ad altra struttura a patto che il fabbricante valuti i rischi aggiuntivi legati allo specifico utilizzo
(comunemente detto “sbarco in quota”).
A tal fine, qualora il fabbricante non abbia le necessarie competenze, potrebbe essere necessario l’intervento di un tecnico abilitato ad effettuare il progetto del trabattello o del piccolo trabattello che tenga conto della valutazione dei rischi connessi all’uso.
Per consentire lo sbarco in quota nella maggior parte dei casi potrebbe essere sufficiente ancorarlo opportunamente alla struttura di servizio.
Tale particolare utilizzo dovrà essere indicato nel manuale di istruzioni e sull'etichetta apposta sul prodotto.

 
E' POSSIBILE QUINDI USARE IL TRABATTELLO COME SISTEMA DI ACCESSO IN QUOTA?
Se non c'è altro modo per accedervi, si!
Il trabattello deve essere obbligatoriamente prodotto e certificato in conformità all'art. 140 del Dlgs 81/08.
Deve avere le ruote bloccate (con cunei o freni) e deve essere ancorato alla facciata ogni 2 piani”
Ricordiamo che la norma europea UNIEN1004 2019 (successiva al parere della regione Toscana) esplicitamente proibisce lo sbarco in quota (vedi guida INAIL).
Per questo motivo l'unica norma applicabile in Italia è l'art.140 appena citato.
Molti dei nostri trabattelli professionali sono concepiti per consentire all’operatore di sbarcare su altra superficie.
Tale utilizzo è previsto dai manuali d'uso e manutenzione dove viene descritto tutto ciò che deve essere fatto per la sicurezza dell'operatore.

 

MISURE IMPORTANTI
  • Distanza massima tra il punto di sbarco sul tetto e il piano del trabattello deve essere minore o uguale a 200 mm
  • Altezza massima tra il punto di sbarco sul tetto e il piano del trabattello deve essere inferiore o uguale a 150 mm
 
COMPONENTI
  • Il punto di sbarco del trabattello deve essere libero da intralci (per cui solo nel punto di sbarco vanno tolte le crociere, le traverse, i parapetti e i fermapiedi).
  • Per ogni modello verificare dal manuale d'uso se vanno aggiunti dei componenti per mantenere la rigidita complessiva della ringhiera di protezione.
  • Non è obbligatorio proteggere il punto di sbarco con un cancelletto
 
TRABATTELLI SVELT CERTIFICATI PER LO SBARCO SU TETTI E COPERTURE:
I trabattelli EUROTECH, PROFESSIONAL, JOLLY, TEMPO SAFE, TEMPO COMFORT, TEMPO TECH sono certificati da SVELT secondo D.LGS. 81/2008 per lo sbarco su tetti e coperture. 
Il sistema di sbarco è riportato nel manuale d'uso.