News / mercoledì 14 maggio 2008
Aggiornamento sulle Norme Europee
Utilizzando trabattelli a norme europee è possibile evitare l'ancoraggio a parete ogni 2 piani.
Il Decreto Legislativo n.81 del 9 aprile 2008 racchiude in un testo unico tutte le normative in materia di sicurezza.

NORMA ITALIANA
Nel D.Lgs n.81, la sez. Ponteggi Movibili - art. 140 “ponti su ruote a torre” rappresenta la sezione della norma italiana di riferimento per questo tipo di prodotto. Essa non dà alcuna limitazione di altezza né indica dimensionamenti e prove di carico obbligatori, affidandosi unicamente alle altezze ed alle portate dichiarate dal costruttore. Essenzialmente obbliga ad utilizzare il trabattello su piano livellato, a bloccare le ruote con cunei o freni, a controllare la verticalità con bolla di livello o pendolino, ad ancorarlo alla costruzione ogni due piani, e a non spostarlo con persone a bordo. Essa non obbliga ad alcun collaudo che è quindi puramente facoltativo.


ALTEZZA MASSIMA STRUTTURALE
Un parere del Ministero del lavoro impone ai produttori che dichiarano l’altezza massima del loro trabattello a riportare nei libretti istruzioni (e nei cataloghi) la possibilità di spostarlo sulle ruote alla massima altezza dichiarata, senza abbassarlo. Va da se che non è sicuro muovere un trabattello di 19 metri di altezza per cui l’altezza massima di ogni trabattello dovrebbe essere limitata secondo la struttura ma soprattutto il buonsenso del produttore.


NUOVA NORMA EUROPEA UNIEN1004
Con l’entrata in vigore del D.lgs. 81 del 2008 è stata recepita anche la normativa europea sui trabattelli UNIEN1004 che sostituisce la vecchia HD1004. La norma europea è più restrittiva di quella italiana ed è applicabile a trabattelli con impalcati al di sopra di 2 metri e mezzo, e montati ad un’altezza massima di 12 metri all’interno e 8 metri all’esterno. Sotto i 2 metri e mezzo all’impalcato e sopra gli 8 e i 12 metri di altezza massima la norma europea non è applicabile. In questo caso viene automaticamente applicata la norma italiana con tutte le indicazioni obbligatorie viste nel capitolo precedente. La norma europea verifica le portate, i dimensionamenti ed obbliga il produttore a sottoporre il trabattello a prove di carico e calcoli specifici. Tutto è verificato e certificato dal produttore stesso e da un laboratorio ufficiale riconosciuto dal Ministero che testa un prodotto preso “a campione” dalla catena produttiva.


PRINCIPALI INDICAZIONI DELLE NORME EUROPEE
Esse obbligano prima di tutto all’utilizzo di trabattelli dotati di ruote con freno.
Non obbligano all’ancoraggio alla facciata che deve essere effettuato solo ove possibile.
Il trabattello deve essere attrezzato con piani di calpestio completi, dotati di botola e fermapiedi, posizionati almeno ogni 4 metri ca. di altezza. Per montare più piani di calpestio su un trabattello, è necessario fare attenzione all’orientamento delle botole: per sicurezza ogni piano successivo dovrà avere la botola posizionata completamente dalla parte opposta rispetto a quella del piano precedente. La salita e la discesa deve avvenire attraverso scalette interne con passo fra i gradini inferiore o uguale a cm 30.

In sintesi il decreto stabilisce che l’utilizzatore e il produttore devono applicare le norme italiane ma possono evitare l’ancoraggio alla facciata qualora il trabattello sia certicato con le normative europee UNIEN1004.